1.Definizione del Diritto del Lavoro

Il diritto del lavoro può essere definito come quell’insieme di norme che regolano il lavoro inteso come fenomeno socio – economico. Il diritto del lavoro disciplina sia i rapporti sindacali che i rapporti individuali di lavoro, mentre la previdenza sociale, inizialmente parte del diritto del lavoro, ormai, insieme all’assistenza sociale, costituisce un sistema di sicurezza sociale, definito per diritto

della sicurezza sociale.

La funzione del diritto del lavoro è quella di garantire, attraverso un sistema di norme legali e collettive, spesso inderogabili, a chi lavora in modo esclusivamente personale, con o senza vincolo di subordinazione, un corrispettivo sufficiente a permettergli una vita libera e dignitosa, mentre per i periodi di non lavoro un reddito dignitoso è finanziato dalla contribuzione e quindi rientrante nella previdenza sociale.

1a)Diritto Sindacale

Sinteticamente, si può affermare che il diritto sindacale riguardi essenzialmente la libertà e l’esercizio dell’attività sindacale che singoli e associazioni sindacali svolgono per tutelare interessi collettivi dei lavoratori; non riguarda invece il diritto sindacale la tutela dell’interesse individuale del lavoratore.

In particolare, occorre precisare che libertà ed esercizio dell’attività sindacale si concretizzano nella contrattazione collettiva, per mezzo della quale, esercitando la loro autonomia privata, le associazioni di lavoratori e datori di lavoro stabiliscono le regole e le garanzie minime applicabili a tutti i lavoratori di un determinato settore produttivo, e nell’autotutela, ossia l’attività volta a far valere le rivendicazioni dei lavoratori attraverso lo sciopero.

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1b)Rapporto di lavoro individuale

La disciplina dei contratti individuali di lavoro costituisce una parte fondamentale del diritto di lavoro. Oltre la disciplina dei contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che costituisce la fattispecie socialmente più rilevante, esiste una serie numerosa di rapporti temporanei come il contratto a tempo determinato, la somministrazione, il lavoro intermittente o speciali come il lavoro a domicilio o il lavoro domestico o il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni o le collaborazioni organizzate dal committente (art. 2, d.lgs. n. 81 del 2015) e le forme di lavoro autonomo come il contratto d’opera anche intellettuale e le collaborazioni continuative e coordinate ex art. 409, n. 3, c.p.c.

Tutti questi rapporti di lavoro hanno origine contrattuale, tuttavia, in particolare per quanto concerne il lavoro subordinato, l’autonomia contrattuale delle parti è fortemente limitata dalla contrattazione collettiva, che prevede norme inderogabili dalla volontà delle parti, a tutela del lavoratore, considerato contraente debole. Diversamente, più ci si allontana dal modello del lavoro subordinato, maggiore torna ad essere l’autonomia dei privati, sino ad essere completamente rispristinata nel lavoro autonomo.

2.Fonti Del Diritto del Lavoro

Il diritto del lavoro è regolato da una pluralità di fonti, sia internazionali, che nazionali. Fonti del diritto del lavoro non sono solo di rango legislativo, bensì ha un’importante rilevanza anche la fonte giurisprudenziale, in particolar modo, per quanto concerne la funzione suppletiva che la Corte Costituzionale si è trovata a svolgere. Inoltre, non si può sottacere l’importanza dei contratti collettivi, i quali, pur non costituendo una fonte del diritto in senso tecnico, rappresentano certamente una rilevantissima fonte di regolamentazione[1].

2a)Le fonti internazionali

L’Organizzazione delle Nazioni Unite si è dotata di un’agenzia specializzata, denominata Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), il cui scopo è quello di promuovere la giustizia sociale e i diritti umani internazionalmente riconosciuti, in particolare quelli concernenti il lavoro, in tutti i suoi aspetti.

L’OIL persegue l’obiettivo di tutelare chi lavora, evitandone lo sfruttamento, attraverso l’emanazione di atti normativi, quali raccomandazioni e progetti di convenzioni, che, tuttavia, per produrre effetti vincolanti nell’ordinamento dei singoli stati, devono sempre essere recepiti o ratificati da provvedimenti legislativi nazionali.

In concreto, si deve comunque evidenziare come l’attività dell’OIL non abbia avuto un ruolo di particolare rilevanza nello sviluppo del nostro ordinamento, poiché l’Italia si è dotata di un sistema di norme di diritto del lavoro con principi più avanzati sotto il profilo delle tutele.

Decisamente più penetranti, con il passare del tempo, sono diventate le fonti comunitarie.

In particolare, il Trattato dell’Unione Europea (TUE), vincolante per tutti gli stati aderenti, all’art. 6 riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, c.d. Carta di Nizza. Con il richiamo alla Carta di Nizza, il TUE ribadisce il valore fondamentale dei principi in essa fissati e, per quel che concerne il diritto del lavoro, fissa importanti diritti, tra i quali il diritto di negoziazione e di azioni collettive, il diritto di accesso ai servizi di collocamento, la tutela in caso di licenziamento ingiustificato, le condizioni di lavoro giuste ed eque, il divieto del lavoro minorile e la protezione dei giovani sul luogo di lavoro, la vita familiare e quella professionale e la sicurezza e l’assistenza sociale[2].

Il diritto comunitario influisce nelle legislazioni nazionali, oltre che con i principi fissati nei trattati, anche con provvedimenti emessi direttamente dagli organi comunitari. Tra i regolamenti[3] particolare rilevanza ha avuto il regolamento UE n 492/2011 in tema di libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione; in tale ambito la direttiva[4] 2014/54/UE, nel quadro dell’esercizio dei diritti relativi alla libera circolazione dei lavoratori, prevede nuovi mezzi di ricorso per i lavoratori vittime di discriminazioni. I lavoratori distaccati, che non si avvalgono del regime di libera circolazione, sono tutelati dalla direttiva 96/71/CE, attualmente in corso di revisione.

2b)Le fonti nazionali

Per quanto concerne il quadro delle fonti a livello nazionale, deve essere evidenziato che la Costituzione già dal primo articolo sancisce che “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro…”[5][6].

La nostra Carta costituzionale non si limita a citare il lavoro quale elemento fondante della Repubblica, bensì nel titolo III, dedicato ai rapporti economici, tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, anche con riferimento alla formazione e all’elevazione professionale (art. 35), riconosce il diritto ad una retribuzione proporzionata al lavoro svolto, stabilendo che questa deve comunque garantire una vita libera e dignitosa, prevedendo, altresì, proprio al fine di preservare la dignità dei lavoratori, un orario massimo giornaliero e il diritto al riposo settimanale e alle ferie (art. 36), ribadisce il principio d’uguaglianza sancito all’art. 3, stabilendo pari diritti e retribuzioni per il lavoro femminile a parità di prestazione e tutelando il lavoro minorile (art. 37).  Per quanto concerne i diritti collettivi dei lavoratori, sono tutelate le organizzazioni sindacali (art. 39) e il diritto di sciopero (art. 40). Infine, l’art. 41 tutela il lavoro non intesto come lavoro dipendente, sancendo che l’attività economica privata è libera.

Nell’alveo dei principi costituzionali, si incardina l’intera ossatura dell’impianto normativo giuslavoristico, che in grande misura è costituito da leggi e atti aventi forza di legge (decreti legge e decreti legislativi) i quali disciplinano sia i rapporti di lavoro privato che nel pubblico impiego.

Norme comuni ad entrambi i settori sono rinvenibili nel codice civile che dedica gli articoli da 2094 a 2134 alle norme sul lavoro subordinato. Per quanto concerne il settore privato a partire dagli anni ’70 la regolamentazione codicistica è stata ampliata ed integrata. Fondamentale sotto tale profilo, deve essere ricordato lo Statuto dei lavoratori, che ha fissato una serie di garanzie per i lavoratori che spaziano dalla previsione di un procedimento rigido per l’applicazione di sanzioni disciplinari, al diritto di reintegra per i lavoratori licenziati illegittimamente da imprese con più di quindici dipendenti. A partire dalla seconda metà degli anni ’90, lo Statuto dei lavoratori è stato integrato o modificato da una serie di norme che hanno riguardato una pluralità di aspetti. In particolare, nel 1997 il c,d, Pacchetto Treu introduceva nel nostro ordinamento il lavoro interinale (oggi somministrazione). Mentre la Riforma Biagi, nel 2003, rafforzava le figure di lavoro flessibile già esistenti, come l’apprendistato e il part-time, e ne prevedeva di nuove i contratti diversi da quello a tempo indeterminato, quale il lavoro a chiamata. Nel 2012, la Riforma Fornero stabiliva una maggior flessibilità del mercato del lavoro in entrata e uscita, allo scopo di favorire l’assunzione di giovani e donne. Nel 2014, il Job Act riorganizzava le svariate forme contrattuali esistenti, introducendo il contratto unico di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, per tutti i nuovi assunti, come contratto standard e solo due forme alternative: l’apprendistato e il contatto a tempo determinato, inoltre superava il sistema a mansioni fisse, aprendo al demansionamento e superava la tutela dell’articolo 18, eliminando il diritto alla reintegra per le ipotesi di illegittimo licenziamento, ad eccezione dei licenziamenti discriminatori e ritorsivi. Infine, nel 2018, il c.d. Decreto Dignità reintroduce le causali nei contratti a termine e introduce un tetto all’adozione di tali contratti, pari al 30% dei contratti a tempo determinato, aumenta le indennità di licenziamento, ripristina il sistema dei voucher lavoro per le attività agricole e alberghiere.

Il pubblico impiego trova invece la sua principale fonte del d.lgs. 165/2001.

2c)La fonte giurisprudenziale

La giurisprudenza, generalmente intesa non può essere considerata fonte del diritto, nonostante il ruolo nomofilattico della Corte di Cassazione. Invece, sono certamente fonte del diritto le sentenze della Corte Costituzionale[7].

In particolar modo, non essendo questa la sede per un’analisi approfondita dell’intera produzione giurisprudenziale della Consulta in materia di lavoro, è sufficiente sottolineare come la stessa sin dalla sua istituzione abbia avuto modo di occuparsi della materia.

Fondamentali, producendo i loro effetti a tutt’oggi, sono le sentenze 129/1963 e 156/1971 che hanno ricondotto l’applicazione diretta dei minimi salariali, previsti dai contratti collettivi, ai lavoratori non iscritti ad alcun sindacato, al principio della retribuzione proporzionata e sufficiente per un’esistenza libera e dignitosa, sancita dall’art. 36 della Costituzione.

Il lavoro della Corte Costituzione è stato incessante ed ha investito gli aspetti più diversi del diritto del lavoro.

Tra le ultime pronunce, particolarmente innovativa, è la sentenza n. 120/2018 con la quale è stata dichiarata la parziale incostituzionalità dell’articolo 1475, comma 2 del Decreto Legislativo n. 66/2010 “Codice dell’Ordinamento Militare”, che sanciva il divieto per i militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali, ritenendo che la normativa italiana debba conformarsi al dettato degli articoli 11 e 14 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, corpus normativo questo ritenuto dalla stessa Corte, con sentenza 348/2007, norma sub-costituzionali, fungente da parametro di interposto di costituzionalità.

3.Funzione del diritto del lavoro e ruolo dell’avvocato

Dall’esposizione dei paragrafi precedenti, è evidente come la funzione del diritto del lavoro sia nel tempo notevolmente mutata.

Se inizialmente era evidente la funzione sociale del diritto del lavoro, il cui ruolo essenziale è stato l’attuazione dei principi costituzionali attraverso la predisposizione di strumenti volti a correggere l’asimmetria di forza contrattuale tra le parti, degli ultimi anni emerge, con prepotenza, una funzione che potrebbe essere definita economica, il cui obiettivo è il raggiungimento dei principi di mercato, ormai introiettati nella materia giuslavoristica.

La trasformazione in atto si compie in danno della razionalità sistematica cui il diritto dovrebbe essere improntato, con un conseguente decadimento della tecnica legislativa che, in ultimo, compromette il principio di certezza del diritto, non fosse altro per la quantità di norme che non reggono al vaglio di legittimità costituzionale.

In un quadro così frammentato, muta anche la funzione dell’avvocato. Se sino a pochi anni fa, l’intervento dell’avvocato, anche per le imprese, era mirato alla fase contenziosa, attualmente si rende sempre più necessaria l’integrazione tra le competenze del consulente del lavoro e quelle dell’avvocato, anche nell’instaurazione dei rapporti di lavoro e nella loro gestione, soprattutto nell’ottica della predisposizione di procedure interne idonee a limitare l’insorgere di contenziosi.

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NOTE

[1] Con la soppressione delle norme corporative e delle organizzazioni sindacali fasciste, i contratti collettivi corporativi, vere e proprie fonti del diritto, sono stati sostituiti dai contratti collettivi di diritto comune.

[2] Capo IV “Solidarietà” della Carta di Nizza.

[3] I regolamenti sono direttamente applicabili nei singoli ordinamenti e tendono a uniformare la legislazione degli stati membri.

[4] Le direttive si indirizzano solo agli Stati e non sono, ad eccezione delle c.d. direttive self executing, direttamente applicabili. Ogni Stato membro deve assumere i provvedimenti necessari affinché vengano raggiunti, nei tempi stabiliti, i risultati fissati dalla direttiva.

[5] Cfr. Relazione del Presidente della Commissione dei 75, Meuccio Ruini «lavoro di tutti, non solo manuale ma in ogni sua forma di espressione umana».

[6] Cfr. lavori preparatori, on. Fanfani, «Dicendo che la Repubblica è fondata sul lavoro, si esclude che essa possa fondarsi sul privilegio, sulla nobiltà ereditaria, sulla fatica altrui».

[7] Le sentenze di accoglimento hanno effetto abrogativo della norma in esame ed hanno efficacia erga omnes dal giorno successivo la pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale. Hanno la medesima efficacia le sentenze manipolative di accoglimento, con le quali la Corte, nel dichiarare l’incostituzionalità di una norma, interviene sostituendosi di fatto al Legislatore, per evitare che la pronuncia crei un vuoto normativo.