Il Contratto di Rete è un contratto che è stato introdotto nel nostro ordinamento con lo scopo di permettere alle imprese di collaborare in modo da raggiungere una serie di obiettivi comuni, aumentando capacità di innovazione e competizione sul mercato.
Con il contratto di rete si promuove la cooperazione, mantenendo comunque tutte le caratteristiche peculiari di ogni singola azienda, così come vengono preservate indipendenza e autonomia dei partecipanti alla rete, definiti retisti.
La definizione normativa del contratto di rete si trova all’art.3, co. 4 ter D.L. 5/2009, laddove afferma che ”con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria
impresa”.
A differenza delle altre forme di collaborazione tra imprese agricole, il contratto di rete non si limita ad una condivisione di risorse, ma ha come tratto distintivo il perseguimento di uno scopo, che consiste nel raggiungimento di obiettivi di crescita strategici comuni alle imprese retiste.
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Il contratto di rete deve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o per atto firmato digitalmente, ai sensi degli artt. 24 o 25 del d. lgs 82/2005.
Inoltre, il contratto di rete è soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese e solo con quest’adempimento acquista efficacia nei confronti dei terzi, mentre tra le parti è vincolante dal momento della sottoscrizione.
Anche le principali modifiche successive al contratto dovranno assolvere l’onere pubblicitario di cui sopra; in particolare, dovranno essere iscritte nel registro delle imprese:
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I retisti, alla stipula del contratto, dovranno scegliere se stipulare un contratto di rete – soggetto, o un contratto di rete – contratto:
Sulla disciplina sopra illustrata, si è innestatala disciplina dell’art. 1-bis, comma 3, del D.l. n. 91/2014, convertito nella L. n. 116/2014, ha introdotto nel nostro ordinamento la figura del contratto di rete in agricoltura.
Anche in ambito agrario, le imprese che i tendono stipulare un contratto di rete dovranno perseguire lo scopo di accrescere la capacità innovativa e la propria competitività sulla base di un programma comune di rete, con l’obbiettivo di accrescere la capacità economico produttiva già esistente delle singole imprese, mentre i contratti di cui alla Legge 203/1982 sono finalizzati alla organizzazione di fattori produttivi. Conseguentemente, la disciplina della L. 203/1982 non è applicabile al contratto di rete.
Le imprese retiste devono essere imprese agricole, che svolgono l’attività in forma individuale o associata, e il loro accrescimento in termini di competitività e innovazione deve avvenire attraverso la produzione agricola.
La caratteristica principale del contratto di rete in agricoltura è la possibilità di attribuire a titolo originario ai retisti il prodotto derivante dall’esercizio dell’attività in comune del contratto di rete.
Quindi, il prodotto ottenuto dalla coltivazione sul terreno altrui in forza di contratto di rete ha la natura di produzione propria, con le conseguenze fiscali che ne derivano (si pensi in tema di IVA o alla quantificazione del volume d’affari ai fini della prevalenza per le attività connesse).
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Le imprese agricole godono di tutti i vantaggi di cui beneficiano la generalità delle imprese nel costituirsi in rete, quali la maggior capacità di accedere al capitale, la possibilità di partecipare come rete a gare d’appalto, potenziale allargamento del mercato e una migliore gestione dei costi.
Inoltre, le imprese di produzione alimentare possono godere di importanti agevolazioni fiscali.
Ma l’aspetto che più interessa le imprese agricole è la possibilità di effettuare assunzioni congiunte di dipendenti.
In particolar modo, l’art. 31, co. 3-bis, d.lgs. 10.9.2003, n. 276, stabilisce che le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma di cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di cui al comma 1, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all’assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.
Il successivo art. 31, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 3-ter, chiarisce che l’assunzione congiunta di cui al precedente comma 3-bis può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 40% di esse sono imprese agricole.
Inoltre, come per la generalità delle imprese costituite in rete, in materia di distacco di manodopera, vige il principio sancito dall’art. 30, co. 4-ter, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, secondo cui l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete.
Infine, inattesa di conoscere il contenuto del PSR 2021-2027, occorre ricordare che in vigenza dell’attuale PSR è riconosciuta una priorità nell’accesso ai finanziamenti, alle imprese agricole organizzate con il contratto di rete.
Il contratto di reti di impresa funziona ed è vantaggioso per le imprese aderenti quando è sufficientemente elastico da non soffocare le caratteristiche peculiari delle singole aziende, ma, al contempo, sufficientemente analitico da individuare con esattezza diritti e obblighi delle parti, ma non solo.
Infatti, peculiarità del contratto di rete è l’esatta individuazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, le modalità individuate per il raggiungimento degli stessi e il monitoraggio periodico sul raggiungimento degli obiettivi intermedi.
Si tratta quindi di un delicato equilibrio di clausole contrattuali che è opportuno predisporre con l’aiuto di chi, come l’avvocato, per professione è abituato a valutare gli effetti delle stesse anche nel medio e lungo periodo.
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